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Minori italiani all’estero

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:

viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione; non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.

La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico. Anche la crescente mobilità delle persone e l’aumento delle unioni di fatto incidono sul fenomeno.

La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.)

Nell’ottica di prevenire la sottrazione di un minore è opportuno:

informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza (o di residenza) dell’altro genitore;far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza (o residenza) dell’altro genitore l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in quello Stato analoga procedura;far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;chiedere al giudice competente di vietare l’espatrio del minore e/o dell’altro genitore senza il consenso dell’altro;non concedere l’assenso al rilascio del passaporto del minore ovvero revocare l’assenso a suo tempo rilasciato.

Ove la sottrazione sia già avvenuta, il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido può:

valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti;rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia (autoritacentrali.dgm@giustizia.it). Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l’Autorità Centrale, è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per regolamentazione del diritto di visita, rivolgersi al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (dgit-04@esteri.it), nel caso in cui un minore italiano sia sottratto e condotto all’estero,qualora si renda lì necessaria un’assistenza di tipo consolare. Il MAECI, se opportuno, può attivare le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero per azioni in loco (indicazione di nominativi di avvocati; tentativi di mediazione; sostegno all’azione dell’Autorità centrale ecc.).

Il MAECI, per contro, non può:

rappresentare il connazionale in giudizio;fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l’interessato sia indigente e residente all’estero;agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;adire la magistratura locale al fine di far riconoscere o eseguire un provvedimento nazionale.

C’è una sola “prevenzione” possibile per evitare situazioni di conflitto:

Privilegiare l’interesse superiore e primario del minore, cercando di raggiungere un accordo sulle modalità di affido e/o di visita.

Per ulteriori approfondimenti:

Ministero della Giustizia

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=21