﻿{"id":1327,"date":"2018-08-09T13:17:39","date_gmt":"2018-08-09T10:17:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ambriad.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2018\/08\/informativa-per-gli-italiani-all\/"},"modified":"2018-08-09T13:17:39","modified_gmt":"2018-08-09T10:17:39","slug":"informativa-per-gli-italiani-all","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambriad.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2018\/08\/informativa-per-gli-italiani-all\/","title":{"rendered":"INFORMATIVA PER GLI ITALIANI ALL\u2019ESTERO SULL\u2019AVVIO DELLA PRESCRIZIONE PER I \u201cCONTI DORMIENTI\u201d DA NOVEMBRE 2018"},"content":{"rendered":"<p>Si ricorda a tutti gli italiani all\u2019estero che a partire dal mese di novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l\u2019esigibilit\u00e0 delle somme relative ai cosiddetti \u201cconti dormienti\u201d ovvero gli importi affluiti al Fondo Rapporto Dormienti a partire dal novembre 2008.<\/p>\n<p>Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altrettanti 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull\u2019esistenza di \u201cconti dormienti\u201d intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile.<\/p>\n<p>La banca dati messa a disposizione da Consap Spa, a cui sono state affidate le procedure di rimborso, \u00e8 raggiungibile all\u2019indirizzo: <a href=\"http:\/\/www.consap.it\/servizi-economia\/fondo-rapporti-dormienti\">www.consap.it\/servizi-economia\/fondo-rapporti-dormienti<\/a>, selezionando l\u2019opzione \u201ccerca rapporto dormiente\u201d. Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico (<a href=\"http:\/\/portale.consap.it\/\">http:\/\/portale.consap.it\/<\/a>), oppure a mezzo Raccomandata a\/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede della societ\u00e0.<\/p>\n<p>Si ricorda che, dopo la dormienza, l\u2019Intermediario (bancario, postale o finanziario) ha l\u2019obbligo di inoltrare al titolare del rapporto l&#8217;invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, il rapporto verr\u00e0 estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo. Tale invito viene effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata <span style=\"text-decoration: underline;\">all&#8217;ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto del titolare o suo delegato<\/span>.<\/p>\n<p><strong>Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un&#8217;operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati in forma scritta.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Sono operazioni idonee ad \u201cevitare\u201d la dormienza di un rapporto finanziario quelle effettuate dal titolare o suo delegato. A titolo esemplificativo:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>qualunque operazione \u201cattiva\u201d sul rapporto finanziario quale un prelievo, un bonifico, un versamento, una liquidazione parziale, il pagamento con carta di credito o bancomat, etc.;<\/li>\n<li>qualunque operazione \u201cattiva\u201d relativa ad altri rapporti finanziari che lo stesso titolare ha con il medesimo intermediario;<\/li>\n<li>la comunicazione all\u2019intermediare di voler continuare il rapporto<\/li>\n<li>qualsiasi comunicazione o richiesta all\u2019intermediario concernente il rapporto finanziario (es. richiesta di un libretto di assegno, di aggiornamento contabile, di copia della documentazione bancaria, etc.)<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Non sono, al contrario, operazioni idonee ad evitare la dormienza di un rapporto finanziario quelle non effettuate dal titolare o da suo delegato. A titolo esemplificativo:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>le operazioni automatiche (RID ed altri pagamenti automatici);<\/li>\n<li>le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. l\u2019accredito di bonifici da parte di terzi).<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>MODALIT\u00c0 DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO<\/strong><br \/>Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; presso il quale \u00e8 stato istituito il Fondo di cui all&#8217;art. 1, comma 343, della legge finanziaria 2006 &#8211; ha affidato a Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) a decorrere dal 14 giugno 2010 &#8211; la gestione delle domande di rimborso delle somme versate al predetto Fondo.<\/p>\n<p>Sul sito istituzionale di Consap (<a href=\"http:\/\/www.consap.it\">www.consap.it<\/a>), nella apposita sezione dei Servizi all\u2019Economia (<a href=\"http:\/\/www.consap.it\/servizi-economia\/fondo-rapporti-dormienti\/\">www.consap.it\/servizi-economia\/fondo-rapporti-dormienti\/<\/a>), sono presenti tutte le informazioni riguardanti le modalit\u00e0 operative di presentazione delle istanze di rimborso. Il predetto sito guider\u00e0 l\u2019utente ai fini dell\u2019inoltro del modulo di domanda adatto ad ogni tipologia di rapporto dormiente rimborsabile e dei documenti da inviare in allegato ad esso (<strong>originali\/copie<\/strong>).<\/p>\n<p>Di particolare rilevanza \u00e8, tra la documentazione da produrre, l\u2019originale Attestazione di devoluzione di somme al Fondo rilasciata dagli Intermediari di cui all\u2019art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, obbligatoriamente prevista dalla circolare del Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010, in quanto comprovante l\u2019avvenuta devoluzione al Fondo dell\u2019importo di cui si chiede il rimborso.<\/p>\n<p><strong>La domanda di rimborso pu\u00f2 essere presentata direttamente dagli aventi diritto a Consap, <span style=\"text-decoration: underline;\">senza dover necessariamente ricorrere all\u2019attivit\u00e0 di terzi o intermediari<\/span>.<\/strong><\/p>\n<p>Pertanto, agenzie e\/o terzi che contattano gli interessati alla restituzione di importi affluiti al Fondo Rapporti Dormienti <span style=\"text-decoration: underline;\">non sono stati incaricati n\u00e9 dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze n\u00e9 da Consap<\/span>.<\/p>\n<p><strong>Sui rimborsi non sono riconosciuti interessi n\u00e9 vengono applicate spese di alcun tipo.<\/strong><br \/>Le domande possono essere presentate in via telematica tramite <strong>Portale Unico<\/strong> (<a href=\"http:\/\/portale.consap.it\/\">http:\/\/portale.consap.it\/<\/a>), oppure a mezzo Raccomandata a\/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede di Consap S.p.A.<\/p>\n<p>Le istanze di rimborso, debitamente compilate e regolarmente sottoscritte, devono necessariamente contenere:<\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>il codice IBAN con il relativo Swift Code intestato all\u2019avente diritto, per tutti i richiedenti appartenenti all\u2019Area SEPA;<\/li>\n<li>il codice IBAN ed il routing number, per tutti gli accrediti extra Area SEPA;<\/li>\n<li>un valido indirizzo e-mail dell\u2019avente diritto, al fine di facilitare le comunicazioni tra gli uffici e il richiedente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL TUO CONTO O QUELLO DI UN TUO FAMILIARE E\u2019 \u201cDORMIENTE\u201d?<\/strong><br \/><strong>Scoprilo sulla Banca Dati Consap:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.consap.it\/servizi-economia\/fondo-rapporti-dormienti\">www.consap.it\/servizi-economia\/fondo-rapporti-dormienti<\/a><br \/><\/strong>selezionando l\u2019opzione \u201ccerca rapporto dormiente\u201d<strong><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Puoi richiederne il rimborso prima della sua prescrizione<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si ricorda a tutti gli italiani all\u2019estero che a partire dal mese di novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l\u2019esigibilit\u00e0 delle somme relative ai cosiddetti \u201cconti dormienti\u201d ovvero gli importi affluiti al Fondo Rapporto Dormienti a partire dal novembre 2008. 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