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AIRE

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

I cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero possono registrarsi attraverso il sito web www.dovesiamonelmondo.it.
In caso di stabile presenza, si prega comunque il cittadino di procedere alla registrazione nell’elenco delle “Stabili Presenze” presso il Consolato trasmettendo al seguente indirizzo: riad.consolare@esteri.it l’apposito modulo allegando la copia del documento di riconoscimento

 

Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:

La richiesta va effettuata attraverso il portale Servizi Consolari Online (esteri.it) compilando l’apposito modulo di richiesta, a cui allegare la documentazione seguente:

  • documento d’identità in corso di validità, oltre a quello degli eventuali familiari conviventi
  • documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità locale, Iqama, Resident Identity, National Address Certificate, Contratto di Lavoro, Contratto di Locazione, bollette di utenze residenziali, ecc.)

L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Comunicare la variazione della propria residenza

Se si è già iscritto all’AIRE, il portale Fast It consente di comunicare la variazione della residenza per sé ed i propri familiari. Si prega di comunicare il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del proprio Paese di residenza. Ricordiamo che il mancato aggiornamento delle informazioni relative all’indirizzo rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

 

Rimpatrio

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Cancellazione dall’A.I.R.E.

La cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

La rete consolare italiana in Arabia Saudita comprende i seguenti uffici consolari:

  • Consolato Generale a Gedda. La circoscrizione di competenza include le seguenti Province: Mecca, Al-Bahah, Asir, Jizan, Najran, Medina, Tabuk.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sezione “Servizi consolari” oppure contattare l’ufficio consolare al seguente indirizzo mail: riad.consolare@esteri.it.

Approfondimenti
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